domenica 6 luglio 2008

venerdì 9 maggio 2008

Salute: il sedere grosso protegge dal diabete

CHICAGO (Reuters) - Un tipo di grasso che si accumula intorno ai fianchi e alle natiche potrebbe offrire una certa protezione contro il diabete.

Secondo alcuni ricercatori, il grasso subcutaneo aiuta a migliorare la sensibilità all'ormone dell'insulina, che regola la presenza degli zuccheri nel sangue.

Le cavie che hanno subito un trapianto di questo tipo di grasso nell'addome hanno perso peso e le loro cellule grasse si sono ridotte, anche senza cambiamenti nella dieta o nei livelli di attività.

"Si tratta di un risultato sorprendente", ha spiegato il dottor Ronald Kahn della Harvard Medical School di Boston, il cui studio è apparso sulla rivista Cell Metabolism.

"Attualmente abbiamo scoperto che ha un effetto benefico e che è specialmente vero quando si mette all'interno dell'addome", ha detto Kahn in una intervista telefonica.

Kahn ha aggiunto di aver iniziato lo studio per scoprire come il grasso si localizza in diverse parti del corpo influenza diversamente il rischio di malattie metaboliche come il diabete.

I ricercatori sostengono da tempo che il grasso raccolto nell'addome - conosciuto come grasso viscerale -- può incrementare i rischi di diabete e di malattie cardiache, mentre le persone con un corpo cosiddetto a pera, con il grasso che si deposita su fianchi e sedere, sono meno prone a questo genere di disordini.

Ora si sostiene che il grasso subcutaneo -- che si trova subito sotto la pelle -- può proteggere attivamente dalle malattie metaboliche.

Kahn e i suoi colleghi hanno realizzato una serie di esperimenti su cavie dove hanno trapiantato grasso sottocutaneo da cavie donatrici nella pancia e sotto la pelle.

Le cavie che hanno avuto il trapianto nelle pancia hanno iniziato a dimagrire dopo diverse settimane, e hanno anche mostrato un miglioraramento dei livelli dell'insulina rispetto a quelle sopposte ad una procedura fittizia.

"Penso che sia un risultato importante perché si dice che non tutto il grasso è cattivo", ha spiegato.

Il team di Kahn sta lavorando per scoprire le sostenze nel grasso subcutaneo che forniscono i benefiche con la speranza di sviluppare un farmaco che possa copiare i suoi effetti.

lunedì 5 maggio 2008

Gli integratori vitaminici non diminuiscono il rischio di ammalarsi di cancro al polmone

Al contrario per il consumo di frutta e verdura, la supplementazione di vitamine non diminuisce il rischio cancro, anzi, può aumentarlo

Secondo i dati ottenuti da un ampio studio l'utilizzo di integratori vitaminici non protegge dal cancro al polmone. Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” edita dalla American Thoracic Society, è stato condotto su un campione composto da oltre 77.000 persone che fanno uso abituale di integratori vitaminici, dall'Università di Washington a Seattle.
Sono stati analizzati i tassi di cancro al polmone su un arco di quattro anni, nella popolazione campione formata da 77.126 persone partecipanti al progetto “Vital” (VITamins And Lifestyle) nello Stato di Washington, suddivisa in classi a seconda delle caratteristiche demografiche, mediche e a seconda che i soggetti fossero o meno fumatori.
Christopher G. Slatore, autore dell'articolo, ha spiegato: “Il nostro studio sulla supplementazione vitaminica con vitamina C, E e folati non solo non dà prove di un minor rischio di ammalarsi di cancro del polmone, ma al contrario ha mostrato che un aumento nella supplementazione di vitamina E era associata con un lieve incremento del rischio di cancro del polmone”.
“Questo si traduce – ha spiegato Slatore – in un aumento del rischio del 28% per un dosaggio di supplementazione vitaminica di 400 mg al giorno per dieci anni”. Questo rischio medio è anche maggiore per i soggetti fumatori. Tim Byers, della University of Colorado School of Medicine, ha sottolineato come questo non sia la prima ricerca che mette in dubbio l'efficacia antitumorale degli integratori vitaminici. La speranza che un'integrazione vitaminica possa ridurre il rischio di ammalarsi di cancro – continua Byers – deriva dalla speranza di ottenere gli stessi validi risultati che si sono ottenuti con le diete ricche di frutta e verdura ma, come sottolinea l'esperto, “la frutta e la verdura non contengono solo vitamine ma anche centinaia di altri composti fitochimici di cui non si conoscono ancora tutte le funzioni”. Proprio per questo, l'autore dello studio Slatore, conclude dicendo che i prossimi studi dovranno concentrarsi sugli altri componenti di frutta e verdura per poter spiegare la diminuzione del rischio tumorale che è associata al consumo dei vegetali”.
Attualmente, ricordiamo, il World Cancer Research Fund e la American Cancer Society, raccomandano il consumo quotidiano di almeno due porzioni di frutta al giorno e questo sulla base di alcuni studi che hanno dimostrato che le persone che non seguono questo consiglio hanno un rischio maggiore del 20% di ammalarsi di cancro”.

Gli integratori vitaminici non diminuiscono il rischio di ammalarsi di cancro al polmone

Al contrario per il consumo di frutta e verdura, la supplementazione di vitamine non diminuisce il rischio cancro, anzi, può aumentarlo

Secondo i dati ottenuti da un ampio studio l'utilizzo di integratori vitaminici non protegge dal cancro al polmone. Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” edita dalla American Thoracic Society, è stato condotto su un campione composto da oltre 77.000 persone che fanno uso abituale di integratori vitaminici, dall'Università di Washington a Seattle.
Sono stati analizzati i tassi di cancro al polmone su un arco di quattro anni, nella popolazione campione formata da 77.126 persone partecipanti al progetto “Vital” (VITamins And Lifestyle) nello Stato di Washington, suddivisa in classi a seconda delle caratteristiche demografiche, mediche e a seconda che i soggetti fossero o meno fumatori.
Christopher G. Slatore, autore dell'articolo, ha spiegato: “Il nostro studio sulla supplementazione vitaminica con vitamina C, E e folati non solo non dà prove di un minor rischio di ammalarsi di cancro del polmone, ma al contrario ha mostrato che un aumento nella supplementazione di vitamina E era associata con un lieve incremento del rischio di cancro del polmone”.
“Questo si traduce – ha spiegato Slatore – in un aumento del rischio del 28% per un dosaggio di supplementazione vitaminica di 400 mg al giorno per dieci anni”. Questo rischio medio è anche maggiore per i soggetti fumatori. Tim Byers, della University of Colorado School of Medicine, ha sottolineato come questo non sia la prima ricerca che mette in dubbio l'efficacia antitumorale degli integratori vitaminici. La speranza che un'integrazione vitaminica possa ridurre il rischio di ammalarsi di cancro – continua Byers – deriva dalla speranza di ottenere gli stessi validi risultati che si sono ottenuti con le diete ricche di frutta e verdura ma, come sottolinea l'esperto, “la frutta e la verdura non contengono solo vitamine ma anche centinaia di altri composti fitochimici di cui non si conoscono ancora tutte le funzioni”. Proprio per questo, l'autore dello studio Slatore, conclude dicendo che i prossimi studi dovranno concentrarsi sugli altri componenti di frutta e verdura per poter spiegare la diminuzione del rischio tumorale che è associata al consumo dei vegetali”.
Attualmente, ricordiamo, il World Cancer Research Fund e la American Cancer Society, raccomandano il consumo quotidiano di almeno due porzioni di frutta al giorno e questo sulla base di alcuni studi che hanno dimostrato che le persone che non seguono questo consiglio hanno un rischio maggiore del 20% di ammalarsi di cancro”.

domenica 4 maggio 2008

Espiazione

siti e blog pro ana

Si chiamano “pro Ana”: sono siti difficili a trovarli e ad entrarci ma una volta superato lo scoglio si scivola in un baratro di tristezza e sofferenza.
Sono blog, forum, chat, community e siti che esaltano l’anoressia e la bulimia, dove si dispensano consigli e suggerimenti su come diventare anoressiche e bulimiche doc.
Sono considerati illegali e perciò continuamente oscurati. Ma questo non scoraggia le giovani utenti ad aprirne di nuovi. Il fenomeno appare piuttosto sotterraneo e clandestino ma soprattutto sconosciuto alla maggiorparte delle persone. Per questo PrimaDaNoi.it ha deciso di approfondire l’argomento.
Le frasi che si possono leggere sono scioccanti, le immagini proposte quelle di modelle che di bello hanno solo i vestiti perché al posto del corpo ci sono solo scheletri.
La “moda” delle pro Ana (o pro mia per le bulimiche) è nata negli Stati Uniti e si calcola che oggi in America siano quasi 11 milioni le persone (99% donne tra i 12 e 40 anni) influenzate dal movimento e dall’ostentazione di un certo modo di apparire.
In Italia sarebbero 500.000 le ragazze malate e tra queste alcune migliaia decidono di partecipare a blog
a favore dell'anoressia e della bulimia, raccontando con fierezza i risultati raggiunti. Entrare nel loro mondo è quasi impossibile. I forum sono tutti privati.
Per accedere si può contattare la proprietaria che a discrezione
accetterà di ammettere la nuova adepta alla cerchia. I suggerimenti sono semplici e truci allo stesso tempo: «Non ti preoccupare, ecco cosa devi fare quando ti viene fame: pensa a qualcosa di schifoso, tipo pulire il water o la lettiera del gatto». La moda è dilagante e parallelamente si creano una serie di siti satellite dove le ragazzine studiano escamotage per scovare ed entrare nei vari gruppi e gridano i motivi della ricerca forsennata : «devo farcela, devo trovare il sito pro-ana per perdere gli ultimi 3 kg» Difficile arrivare all’obiettivo. Ma cosa si cerca in realtà? Si cercano siti come questo di una ragazzina di soli 13 anni che dispensa consigli su alimentazione ed esercizi fisici, o come
questo dove si alternano giri in centro per gli acquisti di Natale e disperazione per una dieta troppo rigida.
In realtà chi è riuscito ad entrare in quelli più affollati e autorevoli, come racconta una ragazza dal nick “Hate the mirror” (odio lo specchio) in un forum racconta: «si spiegano rituali da praticare nelle proprie camere da letto‚ circondati da candele‚ incensi e musica stile chill–out il tutto condito da questa frase come epilogo del tutto: “ I am ana and proud of it” (sono ana e sono orgogliosa di esserlo, ndr)

Le loro diete:
Forse un eufemismo chiamarle così, perché in realtà sono veri e propri digiuni (vedi questo) : 1 mandarino, 1 arancia, 1 biscotto. «A colazione bevo un thè al finocchio (0 kcal)», scrive un’altra ragazza, indicando anche il numero di calorie ingerite, «a pranzo 2 yogurt al kiwi (220 kcal), a cena un cappuccino (50 kcal), spuntino un litro e mezzo di the senza zucchero (7kcal). Calorie totali: 277 kcal».
Mangiano questo, insieme a numerosi bicchieri d’acqua, cubetti di ghiaccio, lassativi, succo di limone o aceto a digiuno tutto intervallato da «2 ore di danza», «2 chilometri a piedi», «5 serie di corsa in 12 ore da ripetere ad intervalli regolari», «corse forsennate sulla cyclette per perdere i pochi grammi assimilati con un bicchiere d’acqua».
«Mangio solo un pò di minestrone», racconta un’altra ragazza nel suo sito, « e 2 prugne mignon....ogni tanto mi concedo un pò di merluzzo ma è raro....eppure a me sembra di mangiare tantissimo. Stamattina ho fatto 30 minuti di cyclette ma dopo un bicchiere d'acqua i 3 etti persi sin stati ripresi.... in più lo stomaco

I racconti delle pro-ana:
Per molte di queste ragazze “Ana” non è una malattia ma una vera e propria filosofia di vita. Una ricerca spirituale che può annullare tutto in vista solo della magrezza, una Dea da venerare a cui dedicare delle poesie, alternate a dati impressionanti, ho 15 anni, sono alta 1.69 cm, peso 35 chili. Ho19 anni, sono alta 1.67 cm, peso 37 chili. Ho 19 anni, sono alta 1.77, peso46kg. In alcuni forum che si dichiarano contro la filosofia Ana è addirittura vietato dire altezza e peso «per non accrescere l’ossessione del peso».
«La mai vita è controllata da due personalità: Ana e Mia», scrive Stella nel suo forum privato. «Ana (anoressia, ndr) mi fa stare bene, mi fa sentire bella, mi fa sentire importante, mi fa sentire libera. Mia (bulimia, ndr) mi uccide dentro, mi fa sbagliare, mi rende brutta, mi rende cattiva, mi rende un fallimento. Due personalità contrastanti ma così legate l'una all'altra...Si alternano, si intrecciano, mi fanno diventare pazza. Devo uccidere mia prima che lei uccida a me e la ucciderò grazie ad ana».
E sono molte quelle che da una fase Pro Ana decidono di gettare la spugna

«Voglio smetterla di fare tabelle e tabelline per organizzare trucchi e trucchetti per saltare i pasti, per trovare scuse davanti ai miei per non mangiare.. o vedere che se a pranzo mangio allora alla sera non ci sta che un the, o viceversa»..
Raccontano le loro giornate con una naturalezza agghiacciante e a chi legge non resta che rimanere sconcertati.
«Vomito incessantemente tutto il giorno», scrive una ragazza bulimiche (pro-Mia), «e più vomito più mi sento in colpa più mi faccio schifo più mangio e più vomito».
Parlano delle loro famiglie, talvolta inconsapevoli, «preparo il pranzo per tutta la famiglia», scrive Iris, «preparo la pasta e fagioli, la cucino io, la mangio tutta, la vomito fino alla bile. Compro un gelato, ne compro due, al terzo comincio a vomitare. Passo per il supermarket a comprare l'acqua. Compro un pacco di biscotti, e dei kinder fetta a latte, e un duplo. Mangio tutto in macchina. Vomito tutto in palestra, nel bagno, con la gente che fa la fila fuori per entrare.
Vedo ancora un pezzo di buccia di mela. Rosso. O era un pezzo di stomaco? Non lo saprò mai»

Nonostante la barriera di lontananza che il web può creare le descrizioni sono minute e si riescono a percepire i loro piccoli scheletri. «Ho due lividi simmetrici sui fianchi credo sia colpa delle ossa che sbattono a terra quando faccio gli esercizi in palestra».

Si vivono in diretta gli scontri con chi li vuole far mangiare, le madri che preparano pranzi deliziosi e comprano biscotti e con le quali la maggior parte delle volte hanno un rapporto conflittuale.
E qui scatta la solidarietà della amiche Ana.
I piccoli trucchi che si scambiano via internet alle nuove adepte per non mangiare, «basta dire che ho già mangiato fuori, che pranzerò con delle amiche», perché per loro la bellezza è rappresentata dalle ossa, si misurano per ore, per verificare la circonferenza di seno, fianchi, glutei. «Se mangio, mi repello», scrivono, e qualcuna ammette: «mi sto lasciando morire di fame». «Io vorrei che questo corpo fosse flessuoso, snello, magro, mi piace toccare le ossa e non mi piace sentire il grasso, scrive Deirdre.

La filosofia Ana:
In internet si trovano i cardini salienti della filosofia “Thin Commandments” i comandamenti per essere magra.

«Se non sei magra non sei attraente, essere magra è più importante di stare in salute, devi comprare vestiti, tagliarti i capelli, prendere lassativi e fare tutto quello che ti faccia sentire magra». Ana è considerata dalle giovanissime come una sorta di divinità da venerare, così come Mia lo è per le bulimiche.
E i siti pro-Ana spiegano anche tutti i motivi per aderire alla filosofia: «Diventerai una modella, sarai al centro dell’attenzione, tutto sarà bellissimo, non avrai problemi e non piangerai la notte». Le ragazze trovano la forza dei loro digiuni guardando foto di ragazze magre che sfilano in passerella, a volte al limite come qui o questo, e si sentono protagoniste di una grande comunità, che le aiuta a sorreggersi a vicenda. Hanno anche un segno distintivo, un braccialetto da comprare su internet (dai 3 ai 20 dollari): rosso per le anoressiche, color porpora per le bulimiche

Stop pro-ana:
Per combattere il fenomeno è nato
Anad , l’Associazione Nazionale per l’Anoressia Nervosa e i Disturbi Associati che ha lanciato un grido d’allarme. Proprio l’Anad ha scovato e recensito più di 400 siti sull’argomento e il portale Yahoo! che ospitava 115 dei 400 siti segnalati dall’Anad, ha chiuso molti dei siti presenti sulla sua rete.
Ma su internet ci sono siti in tutte le lingue come Stop Pro Ana
(www.stop-pro-ana.com/) che cercano di spiegare quali sono i reali pericoli e le soluzioni (www.anaymia.com/) o petizioni per eliminare dalla Rete siti del genere e altri aperti da ex anoressiche come quello di Anna Peterson (www.annapaterson.com/) per portare una testimonianza diretta.

Chi invece è dentro al problema e non sa come uscirne scrive anche vere e proprie dichiarazioni di guerra come questa di Iris: « Cara Mia . Ecco. Soddisfatta? Ci sei riuscita. Ora sono sola. Sola con te. […] Credi di aver vinto? No, mia cara. Ti sbagli. Ora sono nuda. Sola come un cane. Rotta e stanca . Ora non sono più niente. E sai qual è il punto? Che ora non ho niente da perdere. Ora che mi hai tolto tutto posso fare solo una cosa. Morire? Oh, no mia cara...troppo facile, scontato. L'unica cosa che posso fare ora è riprendermi tutto. Rivoglio tutto indietro. Rivoglio la mia vita. Il mio studio. Rivoglio i miei viaggi. I miei sogni. Le mie poesie. Rivoglio l'amore. E sta tranquilla mia cara, mi riprenderò tutto quello che mi hai tolto. Ora sono nel fondo. Posso solo risalire. L'hai voluto tu. Ora beccati me, solo me, tutta me, nient'altro che me. E contro di me non hai via di scampo. Io sono più forte. Morirai».

STAIND & fred durst - outside (live)





And you
Can bring me to my knees
Yeah

All this time
That I could make you breathe
Yeah

All the times
That I felt insecure
Yeah

And I leave
A burning path of flame

(Chorus)
I'm on the outside
I'm looking in
I can see through you
See your true colors
Cause inside you're ugly
You're Ugly like me
I can see through you
See to the real you

All this time
That I felt like this won't add
Once for you

And I taste
What I could never have
It's from you

All those times
That I tried
My intentions
Full of pride
And I waist
More time than anyone

I'm on the outside
I'm looking in
I can see through you
See your true colors
Cause inside you're ugly
You're ugly like me
I can see through you
See to the real you

All the times
That I've cried
All that's wasted
It's all inside

And I feel
All this pain
Stuffed it down
It's back again

And I lie
Here in bed
All alone
I can't mend

And I feel
Tomorrow will be okay
But I know

That I'm on the outside
I'm looking in
I can see through you
See your true colors
Cause inside you're ugly
You're ugly like me
I can see through you
See to the real you

venerdì 2 maggio 2008

sabato 26 aprile 2008



Bonnie Tyler - Total Eclipse of The Heart

giovedì 21 febbraio 2008

Vivere significa sempre lanciarsi in avanti, verso qualcosa di superiore, verso la perfezione, lanciarsi e cercare di arrivarci.

Boris Pasternak


Timbaland & One Republic- Apologize

domenica 17 febbraio 2008

Legge 194/78

Articolo 1.

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2.

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3.

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7.

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8.

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9.

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10.

L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11.

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12.

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13.

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14.

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15.

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16.

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19.

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20.

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

sabato 9 febbraio 2008

domenica 20 gennaio 2008